La roulotte come nuova costruzione
Il TAR Veneto ha affermato la necessità del permesso di costruire ex art. 3, co. 1, lett. e.5 e art. 10 d.P.R. 380/2001 (ovvero a posteriori del PdC in sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia), ai fini dell’adibizione non transitoria di una roulotte a fini abitativo/residenziali, laddove collocata in forma stabile, sganciata dal veicolo di rimorchio, completamente arredata e dotata di boiler per l’acqua, di allacci idrici ed elettrici, nonché di relativi scarichi in vasche interrate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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