Varianti in corso d’opera e varianti essenziali
Il TAR Veneto ha affermato che la variante in corso d’opera consente di modificare un progetto in itinere, prima della conclusione dei lavori, limitatamente ad adeguamenti minimali rispetto a quanto assentito che si rendano necessari in corso di esecuzione.
Per contro, le varianti essenziali, ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 d.P.R. 380/2001, sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Premesso che in Veneto vale l’art. 92 della lr. 61/85.
Stante alle conclusioni finali: sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.
Bisognerebbe capire come questo possa essere compatibile con l’art. 36-bis, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di sanare anche in caso di variazione essenziale, considerando che, di fatto, si è in assenza di titolo.
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