Termini dimidiati anche per l’istanza di accesso agli atti inserita in un ricorso incidentale
Il TAR Lazio, Sede di Roma, ha affermato che l’istanza di accesso agli atti ex art. 116, co. 2 c.p.a. fonda una vera e propria domanda autonoma, la cui peculiarità esclude, nonostante la connessione con il ricorso introduttivo del giudizio, l’applicazione dell’art. 32 c.p.a. Pertanto, essa deve essere soggetta al rito camerale dell’accesso, con conseguente dimidiazione dei termini per la costituzione in giudizio. L’autonomia della domanda di accesso in esame, benché spiegata in via incidentale, impone infatti che essa dia luogo ad un autonomo rapporto processuale funzionale e servente il ricorso introduttivo del giudizio principale (quest’ultimo da assoggettarsi ai termini propri del rito che lo riguarda), cosicché i termini dimidiati di cui all’art. 87, co. 2, lett. c c.p.a., rilevano anche al fine di consentire al ricorrente di acquisire nuovi documenti su cui fondare, nell’ambito del medesimo giudizio, motivi aggiunti propri.
Post di Alberto Antico – avvocato
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