Competenza all’autotutela possessoria in generale
Il TAR Veneto ha affermato che il potere di autotutela esecutiva possessoria sui beni di proprietà pubblica, che era indubbiamente attribuito al Sindaco dall’art. 378 l. 2248/1865, All. F, deve ritenersi trasferito ai dirigenti (ovvero per gli enti privi di dirigenti agli organi che ne svolgono i compiti) dal TUEL, in virtù del principio generale di distinzione delle funzioni d’indirizzo politico da quelle di gestione.
Lo stesso vale anche con riguardo all’art. 15 d.lgs.lgt. 1446/1918, che attribuiva le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali al Sindaco, a cui spettava ordinare la rimozione degli impedimenti all’uso delle strade e all’esecuzione delle opere definitivamente approvate e la riduzione nel pristino stato delle cose abusivamente alterate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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