Il potere di autotutela possessoria di una strada in capo al Sindaco

17 Apr 2025
17 Aprile 2025

Il TAR Sardegna ha affermato che il Sindaco è titolare di poteri di autotutela possessoria in forza dell’art. 378 l. 2248/1865, all. F e dell’art. 15 d.l.lgt. 1446/1918.

Tale potere non può ritenersi trasferito al dirigente comunale, atteso che l’art. 107, co. 5 TUEL fa espressamente salve le competenze del Sindaco specificamente previste dai precedenti artt. 50, co. 3 e 54, cioè proprio le competenze espressamente attribuitegli dalla legge nelle materie di ordine e di sicurezza pubblica, in quanto in tali fattispecie la tutela del bene comunale assicura in concreto un diritto, che è di rilievo costituzionale, quale quella alla libera circolazione sul territorio di tutti i cittadini, ancorché non residenti nel Comune.

Il potere è volto alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico a prescindere dall’effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall’esistenza di una pubblica via vicinale.

Il Sindaco può ordinare la rimozione dei materiali ostativi al libero transito con le modalità esistenti anteriormente e, quindi, di ripristinare lo stato dei luoghi, quando sussista una situazione di fatto di oggettivo pregiudizio del pubblico passaggio.

L’indebita chiusura di una strada d’uso pubblico determina l’insorgenza di un pregiudizio in re ipsa per la collettività, pertanto non è di certo tenuta la P.A. all’enucleazione specifica dei soggetti pregiudicati e delle modalità in cui tale pregiudizio verrebbe a manifestarsi, in nome del diritto costituzionale alla libera circolazione sul territorio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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