Mancata integrazione documentale dell’istanza di condono, specificamente richiesta dalla P.A.
Il TAR Palermo ha affermato che la carenza documentale di un’istanza di condono edilizio è causa d’improcedibilità della medesima nel caso in cui la P.A. abbia formulato preventivamente all’interessato una specifica richiesta di integrazione della documentazione.
Invero, già prima della novella alla l. 47/1985 recata dalla l. 662/1996, l’inottemperanza alla richiesta della P.A. d’integrare la documentazione a corredo di un’istanza di condono edilizio determina la legittima chiusura della pratica di condono e costituisce un motivo legittimo di diniego della concessione edilizia in sanatoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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