La piscina
Il TAR Veneto ha affermato che la piscina è una struttura di tipo edilizio che può incidere con opere invasive sul sito nel quale è realizzata. La stessa, pertanto, configura una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e d.P.R. 380/2001.
La piscina non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è necessariamente complementare all’uso dell’abitazione e non costituisce sempre una mera attrezzatura per lo svago alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini, mentre sul piano urbanistico comporta una durevole trasformazione del territorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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