Discrezionalità pianificatoria
Nel caso di specie, il privato impugnava una delibera di Consiglio comunale che ritirava una precedente delibera consiliare, avente ad oggetto l’adozione di una variante al P.I.
Il TAR Veneto ha dichiarato che anche quest’atto beneficia dell’amplissima discrezionalità pianificatoria in capo ai Comuni.
La censura del privato concernente la violazione delle prerogative consiliari (poiché a suo dire i Consiglieri non avrebbero avuto abbastanza tempo per esaminare la proposta dell’atto impugnato) non è ammissibile, essendo il ricorrente privo di legittimazione alla formulazione della relativa doglianza, che si appunta su una lesione riguardante essenzialmente la posizione dei Consiglieri comunali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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