Avviso ai creditori dell’appaltatore ai sensi del cd. primo codice appalti

10 Mag 2025
10 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la dichiarata funzione dell’avviso ad opponendum di cui all’art. 218, co. 1 d.P.R. 207/2010 (“All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l’intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l’invito per coloro i quali vantino crediti verso l’esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione”) è quella di permettere a eventuali creditori dell’appaltatore di rivendicare diritti loro spettanti entro un termine stabilito.

Post di Alberto Antico – avvocato

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