Inefficacia del contratto di appalto pubblico, a seguito dell’annullamento degli atti di gara
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 122 c.p.a. attribuisce al giudice il potere di decidere in merito alla declaratoria di inefficacia del contratto tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto e fissandone l’eventuale decorrenza in funzione dei medesimi obiettivi.
Nel caso di in cui all’annullamento dell’aggiudicazione segua la declaratoria di inefficacia del contratto con effetto retroattivo, contratto la cui esecuzione fosse iniziata, viene a mancare la causa giustificativa della prestazione e sussiste un indebito oggettivo, che determina la ripetibilità della prestazione resa. Tale ripetibilità, tuttavia, va collegata con il contenuto della prestazione e con la sua possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole degli artt. 2033 ss. c.c., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, l’azione generale di arricchimento prevista dall’art. 2041 c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
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