Avviso ai creditori dell’appaltatore ai sensi del cd. primo codice appalti
Il TAR Veneto ha affermato che la dichiarata funzione dell’avviso ad opponendum di cui all’art. 218, co. 1 d.P.R. 207/2010 (“All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l’intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l’invito per coloro i quali vantino crediti verso l’esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione”) è quella di permettere a eventuali creditori dell’appaltatore di rivendicare diritti loro spettanti entro un termine stabilito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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