Ostacoli alla circolazione in una strada pubblica

14 Mag 2025
14 Maggio 2025

Il TAR Veneto, nel giudizio di impugnazione del provvedimento con il quale il Comune, assumendo esistente una proprietà o un uso pubblico di una strada, ordina di rimuovere ogni ostacolo che ivi impedisce la circolazione indistintamente da parte di tutti i cittadini, ha affermato che, pur in assenza di un ostacolo “fisico” all’accesso alla strada, la sussistenza in loco di una recinzione metallica con un cartello recante il simbolo e la dicitura del divieto di accesso e l’ulteriore indicazione “proprietà privata” costituiscono elementi idonei ad alterare lo stato delle cose ai sensi dell’art. 378 l. 2248/1965, All. F, e, soprattutto, ad integrare quell’“impedimento” all’uso delle strade previsto dall’art. 15 d.lgs.lgt. 1446/1918 per l’esercizio dei poteri attribuiti al Sindaco.

Post di Alberto Antico – avvocato

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