Ostacoli alla circolazione in una strada pubblica
Il TAR Veneto, nel giudizio di impugnazione del provvedimento con il quale il Comune, assumendo esistente una proprietà o un uso pubblico di una strada, ordina di rimuovere ogni ostacolo che ivi impedisce la circolazione indistintamente da parte di tutti i cittadini, ha affermato che, pur in assenza di un ostacolo “fisico” all’accesso alla strada, la sussistenza in loco di una recinzione metallica con un cartello recante il simbolo e la dicitura del divieto di accesso e l’ulteriore indicazione “proprietà privata” costituiscono elementi idonei ad alterare lo stato delle cose ai sensi dell’art. 378 l. 2248/1965, All. F, e, soprattutto, ad integrare quell’“impedimento” all’uso delle strade previsto dall’art. 15 d.lgs.lgt. 1446/1918 per l’esercizio dei poteri attribuiti al Sindaco.
Post di Alberto Antico – avvocato
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