Modifica dell’alveo fluviale e diritto intertemporale
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, laddove il ritiro delle acque dall’alveo fluviale si sia verificato anteriormente al 3 febbraio 1994, il regime proprietario dei terreni abbandonati dalle acque è disciplinato dall’art. 942 c.c. nella formulazione previgente l’entrata in vigore della l. 37/1994, che ne prevedeva la sdemanializzazione e l’acquisto, a titolo originario, in favore del proprietario della riva scoperta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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