Competenza delle Regioni a garantire l’officiosità idraulica dei fiumi
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che l’art. 89, co. 1 d.lgs. 112/1998 attribuisce alle Regioni le funzioni volte ad assicurare l’officiosità idraulica dei fiumi presenti sul territorio regionale, attraverso la pulizia del relativo alveo, mentre riserva alla competenza statale, ai sensi del successivo art. 104, la sola disciplina della sicurezza della navigazione. La disciplina della navigazione su tali corsi è un’attività provvedimentale volta ad impartire ai natanti le prescrizioni tecniche o di condotta nel traffico marittimo, riservata allo Stato, rispetto alla quale lo stato manutentivo è un presupposto di fatto che può ispirarne le scelte prudenziali, ma non elide la doverosità, a monte, della differente attività manutentiva trasferita alle Regioni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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