Inadempimento del concessionario pubblico (nel secondo codice appalti)
Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha affermato che la causa di esclusione prevista dall’art. 80, co. 5, lett. c-ter d.lgs. 50/2016 si salda con la risoluzione per inadempimento, disciplinata dal successivo art. 176, co. 7, con la differenza che una volta istaurato il rapporto negoziale paritario tra la P.A. e il concessionario, la risposta del concedente all’inadempimento deve confrontarsi non solo con l’interesse del privato alla prosecuzione del rapporto, ma anche con gli interessi della stessa P.A. a garantire la continuità del servizio e a evitare i costi connessi alla cessazione anticipata della concessione.
La risoluzione del contratto può costituire la legittima reazione dell’ordinamento al grave inadempimento del concessionario, che abbia leso il rapporto di fiducia nella capacità professionale dell’impresa, ferma restando la discrezionalità della scelta, conservando la P.A. il potere discrezionale di individuare lo strumento più opportuno per rispondere all’inadempimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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