Abuso del processo amministrativo?
Il TAR Sardegna ha applicato l’art. 26, co. 1, seconda parte c.p.a. (“il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati”) ad un ricorrente, dopo aver accertato un anomalo proliferare di iniziative giudiziarie che, partendo dalla titolarità (o dalla mera disponibilità ) di immobili insistenti in un Comune, di volta in volta si traduce in una sistematica e strumentale duplicazione di gravami - spesso contraddistinti da manifesti profili di inammissibilità - volti a sollecitare un eccentrico controllo generalizzato circa la regolarità edilizia dei manufatti presenti nelle aree circostanti le proprietà del ricorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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