Gli elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli degli Enti locali
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’istituto introdotto dall’art. 3-bis d.l. 80/2021, come convertito dalla l. 113/2021 (articolo rubricato Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali), si caratterizza dal punto di vista procedimentale, per la presenza di due momenti significativi: 1) la selezione unica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli della P.A., che attribuisce la possibilità di partecipare agli interpelli; 2) lo svolgimento dell’interpello, cui deve ricorrere l’Ente interessato per poter attingere all’elenco (in mancanza di graduatorie di concorso in corso di validità). Se più soggetti iscritti nell’elenco manifestano interesse all’assunzione, l’Ente locale procede a valutarne le candidature con modalità semplificate, effettuando una prova selettiva scritta o orale, diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura “del posto disponibile” (cfr. co. 4 art. cit.).
All’interpello non risulta applicabile il principio elaborato in via giurisprudenziale secondo il quale è da ritenere illegittima la determinazione della P.A. di bandire un nuovo concorso, a fronte dell’esistenza di una graduatoria ancora vigente per la medesima figura professionale, nonché sussistendo la sostanziale coincidenza tra le prove previste nei due bandi, posto che lo stesso non dà luogo a una graduatoria che conserva efficacia nel tempo, dovendo essere rinnovato ogni volta che la P.A. individua un’esigenza assunzionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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