Tutela del controinteressato nei confronti della SCIA
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di tutele accordate al terzo controinteressato in via giurisdizionale, l’art. 19, co. 6-ter l. 241/1990, dopo avere affermato che la SCIA/DIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile, ed avere codificato la ricordata facoltà dello stesso di sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti alla P.A., completa il quadro riconoscendogli «esclusivamente» la possibilità , in caso di inerzia, di esperire l’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 31, co. 1, 2 e 3 c.p.a.: il che sottintende appunto un obbligo di pronuncia da parte della P.A., ancorché negativa, pur senza indirizzarne i contenuti. Anche sulla base di una lettura costituzionalmente orientata di tale disposto normativo - avendo il legislatore optato per il ricorso avverso il silenzio-inadempimento quale unico mezzo di tutela amministrativa messo a disposizione del terzo - non consente di ritenere che non sussista alcun obbligo di iniziare e concludere il procedimento di controllo tardivo con un provvedimento espresso, privando il terzo di tutela effettiva davanti al G.A. in contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost.
Una volta attivata la via giudiziaria, la questione dei termini per l’esercizio dei poteri amministrativi viene assorbita da quella dell’efficacia della sentenza che definisce il giudizio, in quanto l’estinzione dell’interesse pretensivo all’esercizio del controllo amministrativo e la decadenza dall’azione che a questo è correlata, non decorre più per la parte ricorrente, mentre continua a produrre gli effetti preclusivi insiti nella decadenza nei confronti di qualunque altro soggetto che sia rimasto inerte, secondo il medesimo meccanismo che governa il termine di decadenza nel ricorso proposto nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità . In tali casi il potere della P.A. non deriva più dall’art. 21-novies l. 241/1990, ma direttamente dall’effetto conformativo della sentenza pronunciata dal G.A. Ragionando in termini opposti, verrebbe frustato il principio di effettività della tutela, secondo cui la durata del processo non può mai andare a discapito della parte che ha ragione.
Ove invece il privato si limiti a compulsare la P.A., senza agire in giudizio per superarne l’inerzia, il relativo potere si consuma comunque. Ma lo stesso non può essere affermato laddove la P.A. si sia pronunciata sull’istanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La tutela dei controinteressati vale anche sul piano privatistico, ovvero diritti di terzi?
Questo post riguarda la tutela sul piano del diritto amministrativo. La tutela civilistica (distanze per esempio) segue altre regole.
Da quello che ho capito: Se la PA non rispondesse mai, e il terzo non potesse agire in giudizio, si violerebbero i diritti costituzionali del cittadino (art. 24 e 113 Cost.) alla tutela giurisdizionale.
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