Errore nella determinazione del prezzo
Il TAR Veneto ribadisce che l’errore sul prezzo non è di per sé da considerarsi essenziale (e quindi essere causa di annullabilità), nemmeno in ipotesi di accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento. Potrebbe essere qualificato come essenziale solamente se incide su una qualità essenziale della cosa; eventualmente poi, se ne sussistono i presupposti, potrà dare luogo all’azione di rescissione per lesione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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