Inversione dell’onere della prova della data di ultimazione delle opere edilizie da sanare
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, nel caso in cui il richiedente un provvedimento di sanatoria produca elementi probatori dotati di alto grado di plausibilità in ordine all’epoca di realizzazione delle opere, grava sulla P.A. l’onere di fornire elementi di prova contraria, mediante un’adeguata attività istruttoria. L’inversione dell’onere della prova, inoltre, si giustifica laddove la P.A. intervenga in autotutela su titoli in sanatoria già rilasciati, per ritenuta falsità delle dichiarazioni rese dall’istante in ordine alla data di realizzazione delle opere, dal momento che l’anteriorità del manufatto ad una certa data rappresenta un elemento costitutivo della legittimità dell’esercizio dell’autotutela.
Nel caso di specie, a fronte di numerosi indizi forniti dall’istante in ordine all’epoca di realizzazione del manufatto, il Comune dapprima respingeva l’istanza di condono; successivamente, revocava il diniego e rilasciava il provvedimento di condono; infine, dichiarava nullo il titolo in sanatoria e, contestualmente, adottava un nuovo provvedimento di rigetto dell’istanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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