Che cos’è la ristrutturazione edilizia?
Sta diventando amletica la questione dell’esatta perimetrazione della ristrutturazione edilizia e della sua distinzione dalla nuova costruzione, soprattutto in caso di interventi demo-ricostruttivi.
Il Consiglio di Stato ha affermato che gli interventi di ristrutturazione edilizia devono iscriversi pur sempre in un’attività di recupero sul patrimonio edilizio “esistente”, il cui limite è segnato appunto dalla preesistenza di un manufatto da ristrutturare o risanare, ossia di un “organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura”.
La finalità “conservativa” sottesa al concetto di ristrutturazione postula, pertanto, la possibilità di individuazione del manufatto preesistente come identità strutturale, già presente nella realtà materiale quale specifica entità urbanistico-edilizia esistente nella attualità. Deve, cioè, trattarsi di un manufatto che, a prescindere dalla circostanza che sia abitato o abitabile, possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione.
Costituisce pertanto una nuova costruzione, e non una ristrutturazione, la ricostruzione di un intero fabbricato, diruto da lungo tempo e del quale residuavano solo piccole frazioni dei muri, di per sé inidonee a definire l’esatta volumetria della preesistenza, in quanto l’effetto ricostruttivo così perseguito mira non a conservare o, se del caso, a consolidare un edificio comunque definito nelle sue dimensioni, né alla sua demolizione e fedele ricostruzione, bensì a realizzarne uno del tutto nuovo e diverso.
In buona sostanza, il concetto di ristrutturazione postula che sia possibile individuare, in maniera pressoché certa, l’esatta cubatura e sagoma d’ingombro del fabbricato su cui intervenire; solo se è chiara la base di partenza è possibile discutere l’entità e la qualità delle modifiche apportabili. Pertanto, costituisce nuova opera la ricostruzione su ruderi o su di un edificio già da tempo demolito (anche in parte) o diruto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Sarebbe interessante sapere la data di inizio di tale giudizio, visto che l’ art.3 c.1 lett.d) dice cose diverse
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