Servizio idrico integrato: i Comuni non hanno diritto a cambiare ATO
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di servizio idrico integrato, la disciplina statale e regionale – in attuazione della direttiva 2000/60/CE – impone la gestione unitaria per ambiti territoriali ottimali, riservando all’Ente di governo dell’ambito la programmazione, regolazione e individuazione del gestore in house.
I Comuni, obbligatoriamente partecipi dell’Ente d’ambito, non dispongono di alcuna potestà autonoma di scelta o recesso e non possono, unilateralmente, rifiutare o modificare l’affidamento disposto. Ne consegue che: a) l’istanza con cui un Comune chieda di essere “ricollocato” presso altro gestore integra una sollecitazione all’autotutela su atti validi e inoppugnabili, sicché non sussiste alcun obbligo dell’Ente d’ambito di provvedere e il ricorso avverso il silenzio è inammissibile; b) la dismissione da parte del Comune delle quote nella società affidataria non incide sull’obbligo di adesione alla gestione unitaria, trattandosi di questioni di diritto societario riservate al giudice ordinario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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