Poteri dell’Autorità di regolazione dei trasporti nei confronti dei provvedimenti regionali e comunali in materia di taxi
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che i pareri resi dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) ai sensi dell’art. 37, co. 2, lett. m d.l. 201/2011, come convertito nella l. 214/2011, in materia di provvedimenti regionali e comunali riguardanti il servizio taxi, ancorché obbligatori non hanno natura vincolante.
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, in materia di tariffe, canoni e pedaggi, la legge attribuisce all’ART il compito di stabilire solo i criteri, mentre resta impregiudicata in capo ai soggetti competenti la determinazione in concreto dei corrispettivi per i servizi erogati.
Allorquando intenda impugnare gli atti adottati dai Comuni e dalle Regioni ai sensi della norma succitata, l’ART è onerata di individuare gli specifici profili di violazione di legge e/o eccesso di potere da cui tali atti siano affetti, senza che possa ritenersi sufficiente il mero richiamo alla mancata conformazione a un parere reso ai sensi della norma richiamata.
La successiva lettera n della norma, riferita alla legittimazione dell’ART di impugnare innanzi al TAR Roma gli atti adottati, ai sensi della precedente lett. m, dalle Regioni e dai Comuni, deve essere interpretato nel senso che in relazione ai provvedimenti impugnati l’ART può far valere anche il vizio di incompetenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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