Rinvio della causa al primo giudice nel processo amministrativo
Il Consiglio di Stato ha affermato che ricorre il vizio di nullità della sentenza che impone il rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a., quando la pronuncia abbia dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse in base a un errore palese (nella specie, ravvisando acquiescenza del privato apoditticamente ricavata dalla sola esecuzione del comando, in difetto di indagine sulla effettiva volontà di prestare adesione al provvedimento sfavorevole), così omettendo integralmente l’esame del merito della causa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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