Attività edilizia libera, o reato? Attenzione alle pergotende…

11 Set 2025
11 Settembre 2025

Nel caso di specie, il privato realizzava una pergotenda, dotata di sistema di scorrimento in materiale plastico, posta sul terrazzo di pertinenza della sua unità immobiliare e costituita da una struttura metallica di dimensioni 5,10 m x 3,70 m, con altezza minima di 2,55 m e massima di 2,65 m; la struttura poggiava su due muri del terrazzo su cui era appoggiata chiudendo totalmente gli altri due lati ed era sorretta da due pilastrini metallici aventi sezione di 10 cm x 8 cm.

La Corte di cassazione penale ha confermato la sussistenza del reato ex art. 44, co. 1, lett. a d.P.R. 380/2001.

In tema di reati edilizi, non rientrano nella nozione di pergotenda realizzabile in attività edilizia libera ex art. 6, co. 1, lett. b-ter d.P.R. cit. (come novellato dalla cd. riforma Salva casa), i manufatti leggeri, implicanti la creazione di uno spazio chiuso idoneo a determinare la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e soggetto, come tale, a regime autorizzatorio.

Affinché una tenda (o affini) possa dirsi realizzabile in attività edilizia libera, devono concorrere tutte e ciascuna le seguenti condizioni: a) che l’opera sia funzionalmente destinata alla sola protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; b) sia strutturalmente (e conseguentemente) costituita esclusivamente da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili; c) sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera; d) non determini la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici; e) abbia caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e si armonizzi alle preesistenti linee architettoniche.

Post di Alberto Antico – avvocato

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