Attività edilizia libera, o reato? Attenzione alle pergotende…
Nel caso di specie, il privato realizzava una pergotenda, dotata di sistema di scorrimento in materiale plastico, posta sul terrazzo di pertinenza della sua unità immobiliare e costituita da una struttura metallica di dimensioni 5,10 m x 3,70 m, con altezza minima di 2,55 m e massima di 2,65 m; la struttura poggiava su due muri del terrazzo su cui era appoggiata chiudendo totalmente gli altri due lati ed era sorretta da due pilastrini metallici aventi sezione di 10 cm x 8 cm.
La Corte di cassazione penale ha confermato la sussistenza del reato ex art. 44, co. 1, lett. a d.P.R. 380/2001.
In tema di reati edilizi, non rientrano nella nozione di pergotenda realizzabile in attività edilizia libera ex art. 6, co. 1, lett. b-ter d.P.R. cit. (come novellato dalla cd. riforma Salva casa), i manufatti leggeri, implicanti la creazione di uno spazio chiuso idoneo a determinare la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e soggetto, come tale, a regime autorizzatorio.
Affinché una tenda (o affini) possa dirsi realizzabile in attività edilizia libera, devono concorrere tutte e ciascuna le seguenti condizioni: a) che l’opera sia funzionalmente destinata alla sola protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; b) sia strutturalmente (e conseguentemente) costituita esclusivamente da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili; c) sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera; d) non determini la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici; e) abbia caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e si armonizzi alle preesistenti linee architettoniche.
Post di Alberto Antico – avvocato
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