Richiesta di cambio del cognome del minore, nel caso di dissenso tra i genitori
Il Consiglio di Stato ha affermato che per chiedere la modifica del cognome di un minore è necessario che ad attivare il procedimento amministrativo siano entrambi i genitori, o uno solo con il consenso espresso dell’altro. In caso di disaccordo tra i genitori, venendo in rilievo una questione di particolare importanza, è necessario il ricorso al procedimento civilistico di volontaria giurisdizione, secondo il combinato disposto degli artt. 320, co. 2 e 316, co. 2 c.c.
La sentenza della Corte costituzionale 31 maggio 2022, n. 131, che dichiarava l’incostituzionalità dell’art. 262, co. 1 c.c. deve intendersi limitata all’ipotesi in cui, a decorrere da giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, non sia ancora intervenuta l’attribuzione originaria del cognome al minore, ovvero sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo e non può pertanto estendersi alle ipotesi di richiesta di successiva modifica del cognome.
Post di Alberto Antico – avvocato
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