Sull’istanza di Piano casa si forma il silenzio-inadempimento e non il silenzio-assenso?
Il Consiglio di Stato, con riferimento al Piano casa della Regione Puglia, ma esprimendo princìpi che sembrano generali, ha affermato che l’istanza presentata ai sensi del Piano casa non risulta riconducibile al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio-assenso, ma ad una fattispecie di silenzio-inadempimento, in quanto la normativa di cui all’art. 20, co. 8 d.P.R. 380/2001 è applicabile unicamente al rilascio dei titoli edilizi ordinari.
Le norme sul Piano casa, attributive di benefici volumetrici, sono disposizioni eccezionali, come tali insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica, per cui non scontano i medesimi presupposti richiesti dalla legislazione nazionale e segnatamente dalla normativa sul silenzio-assenso ex art. 20 l. 241/1990: pertanto, attraverso le agevolazioni della normativa in esame, non si possono legittimare, mediante istituti di semplificazione (id est, per silentium), incrementi volumetrici al di fuori degli stretti limiti consentiti i quali, proprio per il carattere eccezionale e temporaneo della disciplina, nonché per la forte incidenza sull’assetto urbanistico del territorio, necessitano del previo vaglio da parte della P.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Curioso notare che, mentre si ribadisce giustamente che gli incrementi volumetrici del Piano Casa non possono legittimarsi per silentium (essendo interventi eccezionali, che richiedono un vaglio espresso della P.A.), oggi stiamo assistendo a un fenomeno paradossale:
Progetti edilizi non conformi agli strumenti urbanistici — e non in deroga — vengono talvolta ritenuti validamente assentiti per silenzio-assenso, sulla base dell’art. 20 L. 241/1990, purché decorra il termine procedimentale.
In altri termini: la deroga volumetrica no, ma la violazione della conformità urbanistica… sì?
Forse siamo davanti a una giurisprudenza che, nel tentativo di tutelare la certezza del procedimento, finisce per premiare l’inerzia amministrativa anche oltre il ragionevole.
Sarebbe il caso di rimettere ordine tra Piano Casa, silenzio-assenso e controllo sulla legittimità sostanziale degli interventi edilizi. Perché i principi non possono valere a fasi alterne…
Insomma, il Piano Casa è troppo eccezionale per il silenzio-assenso, ma un intervento non conforme al PRG può invece passare per silenzio…
Forse abbiamo frainteso il senso del “favor per la semplificazione”. O forse è la conformità urbanistica a essere diventata facoltativa…
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!