Proroga di un contratto pubblico

16 Set 2025
16 Settembre 2025

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la proroga prevista dall’art. 106, co. 11 d.lgs. 50/2016 (attualmente dall’art. 120, co. 11 d.lgs. 36/2023) pertiene all’esercizio del potere autoritativo, risolvendosi in un affidamento diretto che deve essere motivato e che può avvenire a determinate condizioni, tale che ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione del G.A. ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. c c.p.a.

Va distinta la proroga «contrattuale» che trova la sua fonte nella lex specialis di gara o nel contratto e consiste in una circostanza negoziale già preventivata a monte dalla P.A., dalla proroga «tecnica» che, viceversa, ricorre nel caso in cui, in assenza di specifica previsione nei documenti di gara, la durata del contratto venga modificata successivamente dalla P.A. per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, da bandire prima della originaria scadenza contrattuale. La proroga «tecnica» ha carattere di temporaneità e di imprevedibilità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un operatore economico ad un altro.

La proroga del contratto ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale; il rinnovo realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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