Prova della datazione di un immobile e accatastamento
Il TAR Veneto ha indicato alcuni elementi per dedurre la datazione di un immobile, comparando tra loro quelli portati dal privato e quelli portati dal Comune.
Ha peraltro lasciato intendere che la datazione resa dal professionista di parte in sede di accatastamento, costituendo adempimento a meri fini fiscali-tributari, non potrebbe da sola essere affidabile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Immagino non si faccia riferimento allo stato legittimo di cui all’art. 9bis del dpr n,. 380/2001: Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza; ma al fatto che magari in un accatastamento si dichiara una data di costruzione antecedente. La certezza si ha da quel momento in poi vuol dire.
In sintesi:
L’accatastamento non prova la data esatta di costruzione, ma costituisce un termine certo post quem (dopo il quale l’immobile sicuramente esiste).
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