Impianti fotovoltaici e termine di conclusione della VIA
Il Consiglio di Stato ha affermato che anche in seguito alla modifica dell’art. 8, co. 1-ter d.lgs. 152/2006, cd. codice dell’ambiente, ad opera del d.l. 153/2024, come convertito dalla l. 191/2024, va ribadito che il termine di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) – nella specie, per la realizzazione di impianti agrivoltaici – ha natura perentoria, anche per i progetti di minore potenza attuativi del piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), trovando applicazione la regola generale fissata dall’art. 25, co. 7 del codice.
L’omesso riferimento da parte del novellato art. 8, co. 1-ter cit. (secondo cui la disciplina sui criteri di priorità non pregiudica il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare) anche ai progetti attuativi del PNIEC non vale a rendere implicitamente ordinatorio il termine espressamente definito dalla legge come perentorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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