Le compensazioni richieste dai Comuni per autorizzare gli impianti FER (Fonte di Energia Rinnovabile) non possono essere di carattere patrimoniale, ma solo ambientale e territoriale
Il Consiglio di Stato ha affermato la nullità di un accordo procedimentale ex art. 11 l. 241/1990 tra un Comune e una società operante nel settore della produzione elettrica, che contempla la corresponsione di un canone annuo in favore del Comune per la realizzazione di un impianto idroelettrico, non potendosi applicare a detto accordo, ratione temporis, la norma di cui all’art. 1, co. 953 l. 145/2018, che ha introdotto una sanatoria generalizzata per le pattuizioni di carattere patrimoniale intervenute tra gli operatori del settore dell’energia elettrica e gli Enti locali sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 03.10.2010.
Nel caso di specie, la società si era impegnata a contribuire alla soddisfazione del fabbisogno energetico del Comune non mediante il trasferimento diretto di energia prodotta dalla centralina, bensì in via indiretta, mediante una dazione di denaro per tutto il periodo di durata della concessione.
Le compensazioni richieste dagli Enti locali per il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (impianti FER) non possano avere carattere meramente patrimoniale o di corrispettivo monetario, potendo essere richieste soltanto misure di carattere ambientale e territoriale, ossia volte al recupero dei valori ambientali eventualmente compromessi per via della realizzazione degli impianti per la produzione di energie rinnovabili, donde la nullità delle convenzioni che prevedono corrispettivi economici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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