Remunerazione del servizio di raccolta rifiuti e valore massimo della TARI
Il Consiglio di Stato ha affermato che il MTR, ovvero il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”, predisposto ai sensi dell’art. 1, co. 527, lett. f l. 205/2017, dall’Autorità per l’energia elettrica, reti e ambiente (ARERA), integra una regolamentazione della tariffa attraverso un vincolo ai ricavi, cd. price cap, rappresentato da un importo massimo della TARI che può essere preteso dalla platea degli utenti.
La disciplina del MTR è volta a determinare i valori massimi della TARI che la P.A. può porre a carico dei cittadini che fruiscono del servizio, non a determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso, dovendosi sotto tale profilo avere riguardo all’offerta fatta in sede di gara dalla stessa parte interessata. Pertanto, nell’ipotesi in cui il corrispettivo divenisse inadeguato, per circostanze eccezionali, va fatto ricorso, nella ricorrenza dei relativi presupposti, al diverso istituito della revisione prezzi, quale disciplinato dal codice dei contratti pubblici (attualmente dall’art. 60 d.lgs. 36/2023).
Post di Alberto Antico – avvocato
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