Giurisdizione in materia elettorale
Il TAR Reggio Calabria ha affermato che, in virtù del combinato disposto di cui all’art. 129 c.p.a., come sostituito dal d.lgs. 160/2012, e degli artt. 5, co. 3; 9, co. 3 e 12, co. 3 d.lgs. 235/2012, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A. la cognizione, con rito speciale accelerato, delle condizioni di incandidabilità alle elezioni regionali, comunali, provinciali e circoscrizionali, involgenti, come tali, diritti soggettivi di elettorato passivo ed afferenti alla fase iniziale della procedura elettorale di presentazione delle liste.
Residua la giurisdizione del G.O. allorquando la condizione di incandidabilità venga rilevata in sede di proclamazione degli eletti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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