Una società in liquidazione volontaria non può onorare gli obblighi di un PUA
Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 2279 c.c., è vietato ai liquidatori di una società in liquidazione volontaria intraprendere nuove operazioni, intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o con il fine della definizione dei rapporti in corso, ma che costituiscono atti di gestione dell’impresa sociale.
Pertanto la società in liquidazione volontaria non può dare esecuzione agli obblighi di un PUA, in quanto la sottoscrizione della correlata convenzione e l’esecuzione degli obblighi ivi previsti costituirebbe una nuova operazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!