Vincoli e variazione essenziale
Come noto, l’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001 è stato profondamente innovato: ad oggi, infatti, le difformità realizzate su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati come parziali difformità o, tuttalpiù, come totali difformità , dato che la il d.l. n. 69/2024, conv. con mod. nella l. n. 105/2024 (cd. Salva Casa) ha ora eliminato la categoria della variazione essenziale, abrogando il secondo periodo del c. 3 del prefato art. 32.
Post d Matteo Acquasaliente - avvocato
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In effetti, prima di questa modifica l’art. 6 della L.R. n. 19/2021 risultava privo di reale applicazione nei casi di aree sottoposte a vincolo, poiché non si configurava mai una parziale difformità e, pertanto, non trovava applicazione l’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.
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