Il Comune può vietare l’affissione di volantini discriminatori o con richiami allarmistici
Il Consiglio di Stato ha commentato l’art. 23, co. 4-bis del Codice della strada: “È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche”.
I messaggi volti a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale non possono ricorrere a richiami tali da ingenerare allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento o colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendono aderire all’appello.
Nel caso di specie, era legittimo il diniego opposto dal Comune all’affissione di manifesti contro l’insegnamento della cd. teoria del gender nelle scuole, realizzati con toni e immagini riferiti nella sentenza commentata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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