La responsabilità risarcitoria della P.A. per lesione di un interesse legittimo
Il TAR Veneto ha affermato che la responsabilità della P.A. per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale, sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano: di conseguenza, costituiscono elementi costitutivi di questa fattispecie sia i presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia quelli di carattere soggettivo (vale a dire dolo o colpa del danneggiante).
Se è vero che in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico della P.A. l’onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile, è pure vero che la presunzione di colpa della P.A. può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento, giuridico e fattuale, tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato.
Pertanto la responsabilità deve essere negata quando il quadro fattuale e/o giuridico non sia così certo da palesare la negligenza e l’imperizia della P.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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