Incandidabilità a Sindaco per precedenti penali
Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittima l’esclusione dalla competizione elettorale a Sindaco del candidato che sia stato condannato ad una pena superiore a sei mesi per falso ideologico, nella qualità di Sindaco, in occasione dell’attestazione dei controlli di spesa concernente i rimborsi da liquidare per la gestione di diversi progetti di accoglienza migranti.
Ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. d d.lgs. 235/2012, costituisce una condizione ostativa alla candidatura l’aver subito una condanna definitiva per qualsivoglia ulteriore delitto, diverso da quelli indicati nella precedente lett. c, purché commesso “con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio” e a condizione che la pena inflitta sia complessivamente superiore a sei mesi.
La natura del reato in questione, se non comporta l’automatica incandidabilità dell’interessato, determina un onere motivazionale attenuato a carico dell’organo deputato al vaglio di certe posizioni: quest’ultimo, in presenza di certi reati, ai fini della partecipazione elettorale non dovrà dunque necessariamente svolgere una particolare indagine ricostruttiva dei profili connessi all’abuso di ufficio o alla violazione di pubblici doveri.
Post di Alberto Antico – avvocato
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