Annullamento di un regolamento (comunale) e invalidità caducante
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’annullamento di un atto normativo (nella specie, un regolamento comunale in materia di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane non autosufficienti), fonte del diritto suscettibile di uso reiterato nel tempo per i caratteri che sono propri della generalità, astrattezza ed innovatività, è efficace erga omnes, nel senso che ne comporta la rimozione dall’ordinamento in modo assoluto e con efficacia ex tunc, cioè per chiunque possa, anche successivamente, esserne destinatario, ancorché non parte del giudizio in senso formale e comporta dunque la preclusione, per la P.A., di continuare ad applicare la norma.
L’annullamento del regolamento comporta, in via automatica, la caducazione degli atti applicativi, ravvisandosi un’ipotesi di invalidità caducante che presuppone l’appartenenza dei due provvedimenti alla medesima sequenza procedimentale e l’esistenza tra essi di un nesso di presupposizione-consequenzialità, da intendersi come derivazione necessaria, nel senso che il primo provvedimento costituisce il presupposto unico e imprescindibile del secondo, senza che quest’ultimo sia soggetto ad alcuna altra valutazione da parte della P.A. competente. Il primo dei requisiti indicati, costituito dall’appartenenza dei due provvedimenti alla medesima sequenza procedimentale, non vuol dire necessariamente appartenenza allo stesso procedimento, ma anche a due procedimenti distinti ma collegati dall’evidenziato nesso di derivazione necessaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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