La nozione di pergotenda
Il Consiglio di Stato ha affermato che deve qualificarsi come pergotenda un’opera costituita da una struttura con copertura retrattile e chiusura laterale con vetrate scorrevoli, se mantiene la destinazione esterna dello spazio senza trasformarlo in un ambiente stanziale chiuso e stabile. Tale qualificazione la colloca tra le opere di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 380/2001 e del Glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività di edilizia libera (d.m. Infrastrutture e trasporti 2 marzo 2018), non essendo quindi soggetta a titolo edilizio.
Nel caso di specie, vi era un dehors realizzato previa SCIA e costituito da una pavimentazione in gres porcellanato coperta da una tenda retrattile in pvc, quest’ultima sorretta da una struttura in alluminio su cui erano inseriti dei pannelli in vetro scorrevoli. Il Consiglio ha ritenuto che l’apposizione delle vetrate scorrevoli perimetrali fosse inidonea a trasformare lo spazio esterno in un ambiente stanziale chiuso e stabile e che, pertanto, potesse essere realizzate in regime di attività edilizia libera.
Ai fini della qualificazione di un’opera alla stregua di pergotenda assumono rilevanza due profili: le caratteristiche strutturali, nella specie consistenti nel carattere retrattile della tenda e nel carattere scorrevole delle vetrate di chiusura, e l’aspetto funzionale, in base al quale l’opera deve essere destinata a consentire la migliore vivibilità di uno spazio esterno, mantenendone la destinazione (pur non richiedendosi la temporaneità dell’esigenza sottesa alla realizzazione dell’opera, che può anche essere stabile nel tempo).
Post di Alberto Antico – avvocato
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