L’appalto a corpo e l’appalto a misura

21 Nov 2025
21 Novembre 2025

Il TAR Catania ha affermato che nell’appalto cd. a corpo, il prezzo è determinato in una somma fissa ed invariabile, che risulta dal ribasso offerto dall’operatore sull’importo a base d’asta e che non può subire modifiche in relazione alla quantità o alla qualità delle prestazioni effettivamente eseguite. Diversamente, per l’appalto cd. a misura, il corrispettivo è stabilito fissando il prezzo per ogni unità dell’opera finita e per ogni tipologia di prestazione occorrente per la sua realizzazione, con la conseguenza che il prezzo convenuto può variare secondo la quantità effettiva dei lavori o servizi eseguiti.

Nell’appalto a corpo il rischio di un incremento delle prestazioni necessarie è posto a carico dell’appaltatore, rientrando nella normale alea contrattuale; nell’appalto a misura il detto rischio ricade sull’Ente appaltante, perché il costo complessivo viene determinato a consuntivo.

In caso di omessa indicazione, nella lex specialis, del sistema di determinazione del prezzo dell’appalto (a corpo o a misura), questo deve essere desunto dalla concreta disamina delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto, non potendosi a priori escludere che l’appalto sia a corpo in ragione del carattere residuale attribuito dal legislatore a tale sistema.

Le disposizioni della lex specialis che consentono al committente, in presenza di particolari circostanze, di richiedere servizi aggiuntivi o straordinari, non incidono sulla qualificazione di un appalto a corpo, laddove si tratti di previsioni volte a fronteggiare eventuali situazioni impreviste, imprevedibili o d’emergenza, ricadenti al di fuori dell’alea normale. In tali casi, solo le eccedenze devono essere remunerate a misura.

Nell’appalto a corpo, in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale e risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell’offerta economica. Pertanto, deve considerarsi nulla la previsione del disciplinare di gara secondo cui l’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, la stima dei costi delle migliorie proposte con valorizzazione dei prezzi unitari, in quanto introduce un’ipotesi di esclusione diversa da quelle tassativamente previste dalla legge.

Post di Alberto Antico – avvocato

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