Contrario al diritto dell’UE il rinnovo automatico di 12 anni disposto dal d.l. 34/2020 nella concessione di aree pubbliche per il commercio ambulante
Il Consiglio di Stato ha affermato che, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento, anche ai fini della concessione di aree pubbliche per il commercio ambulante, deve farsi applicazione del diritto dell’UE secondo cui per le attività economiche che utilizzano la disponibilità esclusiva di un bene pubblico caratterizzato dalla “scarsità” della relativa risorsa, il rilascio del titolo autorizzativo deve avvenire nel rispetto di rigose condizioni, ovvero previo espletamento di una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza (art. 12, par. 1 della direttiva 2006/123/CE), “per una durata limitata adeguata”, e senza previsione di procedure di rinnovo automatico, né di altri vantaggi per il prestatore uscente.
L’art. 181, co. 4-bis d.l. 34/2020, come convertito dalla l. 77/2020, deve essere disapplicato poiché, nel prevedere un rinnovo automatico di 12 anni delle concessioni in essere, si pone in contrasto con il diritto dell’UE e, in particolare, con il citato art. 12 della cd. direttiva servizi, in quanto, in violazione del principio della concorrenza, preclude l’accesso al mercato, tramite procedure imparziali di selezione, a nuovi potenziali operatori, garantendo invece una posizione di “privilegio” agli operatori già beneficiari di un rapporto concessorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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