L’art. 36 d.P.R. 380/2001 non consente di chiedere la cd. sanatoria parziale (solo di alcuni degli abusi edilizi)
Il TAR Catanzaro ha affermato che, laddove l’art. 36 d.P.R. 380/2001 prevede, quale presupposto del rilascio del permesso di costruire (PdC) in sanatoria, che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, la parola “intervento” deve intendersi riferita a tutti gli interventi effettivamente realizzati. Non è ammessa la sanatoria parziale, poiché il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, per cui non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa.
Un PdC in sanatoria che non consideri alcuni degli interventi effettivamente realizzati deve ritenersi integralmente illegittimo, in quanto concreta una sostanziale elusione dei requisiti di cui all’art. 36 cit.: quest’ultima norma non consente al privato di selezionare, tramite la propria istanza, gli interventi dei quali intende domandare la sanatoria, operando una parcellizzazione e sanando solo quelli che effettivamente rispettino la cd. doppia conformità (nel caso di specie, i soli interventi rilevati e contestati con una precedente ordinanza di demolizione).
Post di Alberto Antico – avvocato
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