Introdotto il femminicidio nel codice penale
Con la l. 2 dicembre 2025, n. 181 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 280 del 02.12.2025), che entrerà in vigore il 17.12.2025, è stata approvata la legge di introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
La legge è consultabile al seguente link:
Si ricorda che, come affermato da autorevoli autori, la parola femminicidio non designa il sesso della vittima, bensì l’(esecrabile) motivo dell’uccisione, cioè impedire alla donna, in quanto donna, di assumere e attuare scelte di vita, senza rendere conto ad altri. Secondo le parole del neo-introdotto art. 577-bis cod.pen., si ha un femminicidio quando l’uccisione avviene come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.
Si allega un prospetto delle modifiche apportate al (solo) codice penale dalla nuova legge (che però interviene anche su diversi altri punti dell’ordinamento).
Post di Alberto Antico – avvocato

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