Conferenza di servizi: procedimento di opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il TAR Veneto evidenzia che il procedimento di opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri (proponibile ex art. 14-quater l. n. 241/1990 per risolvere i conflitti sorti in seno ad una conferenza di servizi relativi ai dissensi espressi dalle Autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, storico-artistica o della salute e pubblica incolumità ) è attivabile solo se vi sia un effettivo contrasto tra pareri e volontà dell’Amministrazione procedente; non invece se l’intenzione della conferenza di servizi è quella di adeguarsi ai pareri medesimi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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