Rassegna di giurisprudenza in materia di acque e di servizio idrico
- Le gestioni non conformi del servizio idrico pubblico
Il TAR Catania ha affermato che l’individuazione delle gestioni non conformi del servizio idrico pubblico, destinate a cessare ai sensi dell’art. 172, co. 2 d.lgs. 152/2006, con subentro del gestore unico, deve essere effettuata non già sulla base della delibera ARERA 580/2019/R/IDR, la quale ha ad oggetto, in via esclusiva, la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità (tra cui quello di acquedotto), bensì sulla base del d.lgs. 152/2006, venendo in rilievo una fonte normativa di rango primario che regola in via esclusiva la materia e che non può essere modificata da una deliberazione approvata da ARERA.
La sussistenza di un interesse pubblico di natura idrica non può implicare l’automatica cessazione delle prerogative vantate dai privati sulle acque pubbliche sulla scorta di titoli giuridici ancora validi ed efficaci, non potendo la disciplina di cui all’art. 172, co. 2 cit. trovare applicazione al caso di un esercente un’attività imprenditoriale legittimata da titoli ministeriali e regionali e svolta in favore di alcuni Comuni sulla scorta di contratti di natura commerciale.
Sussiste una differenza sostanziale tra la figura del “gestore grossista”, contemplata da ARERA ai fini tariffari, e quella di fornitore esterno (grossista mero): mentre il “gestore grossista” è il soggetto-gestore che fornisce acqua all’ingrosso (previo affidamento di una porzione del pubblico servizio inerente al servizio idrico integrato) ad altri operatori ricompresi nel medesimo servizio (erogatori/gestori locali) e non direttamente all’utenza domestica (utenti finali); il fornitore di acqua esterno, invece, è quel soggetto che sfrutta acque pubbliche sulla scorta di un titolo diverso dall’affidamento di pubblico servizio (concessione di grande derivazione), che ben può vendere acqua anche a soggetti diversi, restando fuori dal perimetro della regolazione del servizio integrato. La figura del gestore grossista trova collocazione nell’ambito del servizio integrato (acquedotto), in tutti quei casi in cui vi sia una distinzione tra le attività svolte dai vari soggetti che hanno in cogestione il pubblico servizio idrico, essendo riservata, ad uno di essi, la distribuzione con fatturazione all’utente finale mentre, ad altri, la gestione della rete a monte (captazione e/o adduzione); diversamente, nel caso del fornitore esterno viene in rilievo un soggetto non regolato.
La circostanza che un imprenditore, titolare del diritto allo sfruttamento di una sorgente pubblica sulla base di una autorizzazione o concessione, ne tragga un vantaggio economico in maniera continuativa per tutto il periodo di validità del titolo, non rappresenta un elemento sintomatico di una “gestione difforme” di un pubblico servizio, dovendosi piuttosto ritenere che esso sia un elemento fisiologico dell’attività di impresa svolta dal privato, la quale non integra una gestione, in affidamento, di un pubblico servizio, né sul piano del titolo legittimante (concessioni/autorizzazioni di Enti pubblici ministeriali/regionali), né su quello della finalità perseguita (adempimento a contratti di fornitura di diritto privato).
L’attività di common carriage si risolve nell’uso condiviso di reti idriche (condotte, adduttrici, impianti) tra il proprietario delle medesime e un soggetto terzo, dietro pagamento di un corrispettivo per il loro utilizzo.
sent. TAR Catania n. 3133-2025
Post di Alberto Antico – avvocato
   2. Conflitti tra il Comune e l’Ente di governo dell’ATO
Il TAR Napoli ha affermato che il Comune che partecipa obbligatoriamente all’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio idrico integrato non è, di regola, legittimato a impugnare le deliberazioni adottate dall’Ente medesimo, di cui fa parte, poiché il processo amministrativo è preordinato alla risoluzione di controversie intersoggettive e non di conflitti interorganici. Tale legittimazione può essere riconosciuta solo in via eccezionale, ove siano dedotte violazioni procedurali direttamente lesive dello ius ad officium o delle facoltà partecipative del Comune all’interno dell’Ente, restando invece inammissibile l’impugnazione fondata su censure attinenti esclusivamente al contenuto sostanziale delle determinazioni assunte.
Post di Alberto Antico – avvocato
  3. La VIA e le linee guida dell’Autorità di bacino
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che in tema di tutela dell’ambiente, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) non costituisce un mero atto tecnico di gestione o di amministrazione in senso stretto, bensì un provvedimento con cui la P.A. esercita una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo. Tale funzione comporta un’amplissima discrezionalità nell’apprezzamento e nella ponderazione della molteplicità degli interessi pubblici e privati contrapposti, con particolare riferimento al corretto uso del territorio. Ne consegue che il giudizio di compatibilità ambientale è insindacabile nel merito in sede giudiziale, restando il sindacato del giudice limitato alle ipotesi di manifesta illogicità , travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o violazione di legge.
La nozione di “linee guida” (quale la Direttiva Derivazioni della Conferenza istituzionale permanente delle Alpi Orientali) non è equiparabile a quella di meri “parametri suppletivi” utilizzabili solo per colmare eventuali lacune della pianificazione. Esse integrano un criterio di giudizio elevato, delineando raccomandazioni di comportamento che informano la valutazione di compatibilità ambientale anche in assenza di lacune. Per le istanze di concessione pregresse ancora in fase istruttoria, tali prescrizioni assumono rilievo come parametri di cui l’Autorità deve necessariamente tener conto, potendo quest’ultima ricorrere anche a criteri più rigorosi di quelli indicati nelle linee guida stesse per il perseguimento della massima tutela del corpo idrico.
Post di Alberto Antico – avvocato
  4. Autorizzazione idraulica in sanatoria e questioni di giurisdizione
Il TAR Veneto ha affermato che spetta al TSAP conoscere dell’impugnazione del diniego di autorizzazione idraulica in sanatoria, irrogato dalla Regione, per essere il fabbricato costruito a ridosso della sponda di un fiume e, quindi, in violazione della fascia di rispetto idraulica.
Sentenza TAR Veneto 1750 del 2025
Post di Alberto Antico – avvocato
  5. Prescrizione dell’indennità da occupazione “sine titulo” di bene del demanio idrico
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in materia di demanio idrico, l’art. 93 r.d. 523/1904 impone l’obbligo di preventiva autorizzazione amministrativa per qualsiasi opera realizzata nell’alveo dei corsi d’acqua pubblici e nelle relative pertinenze, a prescindere dalla natura, consistenza, finalità o carattere turistico-ricreativo dell’intervento. Tale obbligo ha portata generale ed autonoma rispetto ai successivi artt. 96 e 97, che disciplinano rispettivamente le opere vietate in modo assoluto e quelle assentibili a condizioni, senza escludere l’assoggettamento al nulla osta idraulico di tutte le altre opere interferenti con l’alveo. L’esecuzione di interventi in assenza della prescritta autorizzazione legittima l’esercizio del potere di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 378 l. 2248/1865, all. F, con onere di ripristino a carico del soggetto che ha realizzato le opere, anche se fosse una P.A.
La realizzazione di percorsi attrezzati, strutture o infrastrutture destinate alla fruizione turistica o naturalistica all’interno o in attraversamento degli alvei di corsi d’acqua pubblici, ai sensi dell’art. 93 cit. richiede la preventiva verifica della sicurezza idraulica e della stabilità delle sponde, da effettuarsi mediante un’idonea istruttoria tecnica e previo rilascio dell’autorizzazione idraulica. In mancanza di tale presupposto, e ricorrendo le condizioni di pericolo per l’incolumità pubblica, è legittima l’adozione dei provvedimenti inibitori e ripristinatori, ivi compresa la diffida a impedire la fruizione dei percorsi, anche ai sensi dell’art. 378 cit.
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento con cui l’autorità idraulica ordina il ripristino dello stato dei luoghi e vieta la fruizione di opere abusive su demanio idrico, qualora risulti che il contenuto dell’atto sia vincolato dall’assenza della prescritta autorizzazione idraulica e dalla comprovata sussistenza di condizioni di pericolo, non potendo il provvedimento avere contenuto diverso ai sensi dell’art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato

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