Istanza di accesso agli atti inerenti al rapporto di lavoro con una società in house
Il Consiglio di Stato ha affermato che la società in house, pur costituendo una longa manus della P.A. controllante sul piano organizzativo, è una vera e propria società di natura privata, dotata di una sua autonoma soggettività giuridica rispetto all’ente pubblico socio, con conseguente assoggettamento alle regole di diritto comune in campo societario ex art. 1, co. 3 d.lgs. 175/2016. Ha quindi carattere privatistico sul piano dello status generale, venendo considerata ente pubblico solo in quei settori in cui vi sia una norma espressa ed eccezionale di equiparazione ai soggetti pubblici.
La richiesta di accesso agli atti relativa a un accordo conciliativo sindacale stipulato da una società in house si considera rivolta a un soggetto di diritto privato, sottratto pertanto alla disciplina sull’accesso agli atti di cui agli artt. 22 ss. l. 241/1990, in virtù dell’assenza del requisito della soggettività pubblica e della conseguente non configurabilità di un “documento amministrativo” ex art. 22, co. 1, lett. d l. 241/1990, afferendo il documento all’attività, tout court privatistica e avulsa dai profili di pubblico interesse, di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti con la società in house.
In presenza di una richiesta di accesso agli atti relativa a un accordo conciliativo sindacale stipulato da una società in house non è configurabile il cd. accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 d.lgs. 33/2013, esperibile nei confronti degli enti di diritto privato alla condizione che esercitino funzioni amministrative o attività di pubblico interesse, non ricorrendo l’esigenza, declamata dalla norma, di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Presupposto imprescindibile di ammissibilità dell’istanza di accesso civico è la sua vocazione “generale”, che lo differenzia dall’accesso documentale, proteso alla tutela di interessi conchiusi entro la sfera giuridica del soggetto richiedente. Ciò non è pertanto configurabile a fronte di un’istanza motivata da un interesse conoscitivo sganciato dalle finalità tipiche dell’accesso civico generalizzato, sostanziantisi nell’arricchimento della dinamica democratica e partecipativa dei cittadini all’esercizio del potere pubblico e nella garanzia del buon andamento.
Nell’ipotesi in cui l’istanza di accesso civico involga dati personali, vertendosi su una delle eccezioni relative contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 5-bis d.lgs. 33/2013, è rimesso alla P.A. il compito di effettuare un proporzionato e adeguato bilanciamento tra l’interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all’interesse-limite alla riservatezza, secondo il criterio del cd. harm test. In presenza di un’istanza di accesso civico, il contemperamento tra gli interessi in gioco deve essere condotto con ancor maggior rigore, trattandosi di accesso “massivo”, per cui, in presenza di controinteressi rilevanti (cd. interessi limite), deve aversi riguardo alla massimizzazione della tutela della segretezza in danno della trasparenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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