Rassegna di giurisprudenza in materia processuale

02 Feb 2026
2 Febbraio 2026

1. La riproposizione nel giudizio amministrativo d’appello dei motivi assorbiti in primo grado

Il Consiglio di Stato ha affermato che nel processo amministrativo d’appello ‒ in ragione del carattere non automatico dell’effetto devolutivo, per il quale la cognizione del Consiglio di Stato ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado nei soli limiti delle statuizioni della sentenza impugnata che siano state impugnate ‒ i motivi assorbiti dal giudice di prime cure vanno riproposti incidentalmente dall’appellato vittorioso in primo grado, con una memoria depositata entro il termine di costituzione in giudizio ex art. 101, co. 2 c.p.a., dovendo altrimenti intendersi rinunciati.

sent. CdS n. 8786-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

2. Il compenso del commissario ad acta

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che per quantificare, con provvedimento collegiale, il compenso del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, devono essere applicati i criteri di cui agli artt. 49-57 d.P.R. 115/2002 e al d.m. Giustizia 30 maggio 2002.

decr. coll. Cons. St., Ad. Plen. n. 17-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

3. Provvedimenti in materia paesaggistica e sindacato del G.A.

Il TAR Sardegna ha affermato che il G.A. non può sostituire le proprie valutazioni a quelle degli organi tecnici competenti in materia paesaggistica, essendo il sindacato limitato alla verifica di errori macroscopici, illogicità manifeste o contraddittorietà dell’istruttoria. La valutazione giudiziale deve essere condotta escludendo in maniera assoluta il carattere sostitutivo della stessa e deve limitarsi a rilevare eventuali vizi ictu oculi riconoscibili per abnormità, irragionevolezza o superficialità. Conseguentemente, le scelte effettuate dalla P.A. si sottraggono al sindacato del G.A. ogniqualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue.

sent. TAR Sardegna n. 161-2026

Post di Alberto Antico – avvocato

4. Il regolamento di competenza

ord. CGARS n. 1003-2025

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato l’inammissibilità del regolamento di competenza ex art. 16 c.p.a., qualora il conflitto intercorra tra un TAR e il Consiglio di Stato, non potendo quest’ultimo decidere sulle impugnazioni di cui sia al contempo parte (più o meno interessata) e mancando, pertanto, un organo giudicante terzo chiamato a dirimere la controversia.

Post di Alberto Antico – avvocato

5. Il ricorso collettivo

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, nel caso in cui il ricorso riguardante la posizione di più soggetti nulla alleghi in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, è impedito al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l’omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda, con derivata inammissibilità del ricorso.

sent. TAR Roma n. 21783-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

6. Violazione del giudicato

Il TAR Veneto ha affermato che la violazione e/o elusione del giudicato dev’essere dedotta in sede di ottemperanza, attesa la competenza funzionale inderogabile ex art. 14, co. 3 c.p.a. di tale giudice, considerando che la possibilità di proporre un unico giudizio inteso ad ottenere sia una pronuncia sullo specifico profilo di nullità in argomento che, in subordine, l’annullamento per vizi di legittimità della riedizione del potere amministrativo, è stata riconosciuta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 2/2013) soltanto a fronte di un ricorso cumulativo proposto in sede di ottemperanza, e non nell’ambito di un nuovo giudizio di cognizione.

In ogni caso, l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Sentenza TAR Veneto 1551 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

7. L’azione risarcitoria nei confronti della P.A.

Il TAR Veneto ha affermato che il risarcimento del danno imputato alla P.A. non costituisce mai conseguenza automatica dell’annullamento di un provvedimento amministrativo, ma necessita dell’ulteriore positiva verifica circa la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge per la configurazione dell’illecito civile (danno, nesso di causalità, elemento soggettivo), ricadendo sul ricorrente l’onere di allegarli e provarli. Infatti nell’azione di responsabilità per danni dinanzi al G.A. il principio dispositivo dell’art. 2697, co. 1 c.c. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento.

Sentenza TAR Veneto 1359 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

8. La litispendenza nel processo amministrativo

Il TAR Veneto ha affermato che la litispendenza nel processo amministrativo è determinata dal deposito del ricorso, che ai sensi dell’art. 45 c.p.a. segue la notifica alle controparti e solo successivamente al quale può parlarsi di litispendenza. La sola notifica quindi, non seguita dal tempestivo deposito del ricorso, è inidonea a provocare la litispendenza. Quest’ultima opera anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi.

Nel caso di specie, il ricorso al TAR Veneto avverso un’ordinanza di demolizione era identico per petitum e causa petendi rispetto al ricorso incidentale e ai relativi motivi aggiunti contro le medesime parti già proposti dal medesimo privato nell’ambito di un’azione di ottemperanza pendente presso il Consiglio di Stato. Il ricorso al TAR Veneto era quindi inammissibile per litispendenza.

Sentenza TAR Veneto 1185 del 2025

Post di Alberto Antico – avvocato

 

9. La titolarità catastale

Il TAR Veneto, in materia di verifica della legittimazione a ricorrere, ha ritenuto di poter prescindere da alcune incongruenze catastali nella titolarità del soggetto – segnalate dalla P.A. resistente – sulla base dell’antecedenza degli intestati al cd. impianto meccanografico, della non indicazione del codice fiscale del privato nella visura, e del fatto che in ogni caso luogo e data di nascita del privato coincidevano con quanto estratto dai Registri Immobiliari.

Sentenza TAR Veneto 2082 del 2024

Post di Alessandra Piola – avvocato

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