Motivazione per relationem e accesso agli atti
Il TAR Milano ha affermato che, nel caso di motivazione per relationem, la disponibilità dell’atto cui fa riferimento l’art. 3 l. 241/1990 deve essere intesa nel senso che all’interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l’obbligo della P.A. di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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